Le notizie circolate, dopo la conferma dello 0-6 a tavolino sulla gara Città di Cosenza-Maestrelli, trovano conferma solo oggi, con la pubblicazione del ricorso della società bruzia depositato, ieri, al Collegio di Garanzia del CONI. La squadra del presidente Fuoco, per ricordare i fatti, ricorre contro la squalifica del giocatore Riconosciuto che, invece, secondo i gradi della giustizia sportiva calabrese, non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe, poichè squalificato. La LND Calabria, intanto, ha deciso per la normale prosecuzione dell’attività sportiva, con la disputa delle due semifinali play off in programma per domani pomeriggio senza tenere conto che, un’eventuale decisione opposta del CONI, cambierebbe tutte le carte in tavola rimodellando i due spareggi. Infatti, qualora il ricorso in oggetto avesse un esito positivo, le attuali semifinali Polistena-Kroton e Lamezia Soccer-Casolese non avrebbero nessun valore, in quanto si dovrebbero, poi, disputare i nuovi accoppiamenti Polistena-Casolese e Lamezia Soccer-Città di Cosenza. Di seguito, lo stralcio riportato dal Collegio di Garanzia del CONI.
“Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha ricevuto un ricorso dalla società ASD Città di Cosenza Calcio a 5 contro l’Associazione C.T. Maestrelli C5, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Calabria della FIGC-LND. Il ricorso riguarda la riforma, previa adozione di misura cautelare inaudita altera parte ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, con la quale la Corte ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa ASD Città di Cosenza C5 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria del 20 marzo 2019, di cui al C.U. n. 130 del 21 marzo u.s., confermando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la violazione degli artt. 17, punto 5, lett. a), 18, punto 1, lett. b), e 19, punto 1, lett. c), del CGS FIGC. La ricorrente ASD Città di Cosenza C5 chiede al Collegio di Garanzia, previa sospensione della decisione impugnata ed in riforma della stessa, di annullare la decisione medesima, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto in capo alla odierna ricorrente la sanzione della perdita della partita ASD Città di Cosenza C5- ASD C.T. Maestrelli Calcio a 5 del 2 febbraio 2019 con il risultato di 0-6”.