Home Calcio a 5 Serie B, il G.S. ribalta i risultati del campo: Paola sconfitta, tre punti alla Futura

Serie B, il G.S. ribalta i risultati del campo: Paola sconfitta, tre punti alla Futura

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Gara del 22/3/2019 GUARDIA PERTICARA – FARMACIA CENTRALE PAOLA C5
Il G.S. esaminato il ricorso in oggetto, correttamente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati di cui al C.U. N.51 FIGC del 27/08/2019, rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara in epigrafe un numero di calciatori formati inferiore a quello stabilito dal C.U.N.1/2018 per le gare del Campionato Nazionale di Serie B. Sostiene la parte attrice che, nella fattispecie i formati partecipanti al gioco, anziché 8 di cui due nati successivamente al 1 gennaio 1998 siano stati solamente sei. Il ricorso è fondato e viene accolto. Esaminando la distinta dei calciatori presentata all’arbitro ed esperiti i dovuti accertamenti: Si decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società Farmacia Centrale Paola la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6.

Gara del 23/ 3/2019 ARCOBALENO ISPICA – POLISPORTIVA FUTURA
Il G.S., esaminato il gravame in oggetto regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati di cui al C.U. N.51 FIGC del 23/08/2019, rileva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Di Benedetto Giosuè nato il 3.2.2004 ed il calciatore Modica Carmelo nato il 6.10.2003. Riguardo al primo viene sollevata l’irregolare posizione di tesseramento risultata poi in base agli accertamenti esperiti del tutto regolare, per il secondo viene eccepita la mancata autorizzazione all’attività agonistica prevista dall’art.34 N.O.I.F. Il secondo assunto risulta fondato in quanto dagli accertamenti esperiti presso Il Comitato regionale Sicilia nessuna autorizzazione è stata concessa per quel nominativo.
Si decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società Arcobaleno Ispica la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6

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