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La Corte Federale D’appello accoglie i reclami di Città di Rossano e Lago

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La Corte Sportiva di Appello Territoriale presieduta dall’avvocato Migliaccio, riunitasi oggi pomeriggio, ha parzialmente accolto il reclamo del Città di Rossano a cui viene restituito un punto in classifica ed ha accolto pienamente il ricorso del Lago Calcio a cui viene restituito l’1-3 maturato sul campo del Belsito nella pria giornata di campionato. Di seguito, trascriviamo integralmente il testo dei due procedimenti:

RECLAMO della Società A.S.D. CITTA DI ROSSANO
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE rileva al 45° minuto del secondo tempo della gara Città di Rossano – San Marco del 28.10.2017, con il gioco in svolgimento, il calciatore della squadra di casa Marzano Vincenzo calpestava con violenza la caviglia dell’arbitro offendendolo e minacciandolo ripetutamente, al consequenziale provvedimento di espulsione lo colpiva per due volte al volto con entrambe le mani aperte provocandogli fortissimo dolore. L’arbitro non trovandosi nelle condizioni fisiche di continuare la gara la sospendeva. Portatosi negli spogliatoi veniva ancora minacciato da persona non riconosciuta in quanto non presente in distinta che gli batteva tre volte la mano sulla spalla. Anche il Dirigente accompagnatore della società Città di Rossano, Lanzillotta Franco, dall’esterno della porta dello spogliatoio dell’arbitro lo offendeva e minacciava.
Raggiunta la sua città di residenza, Paola, e persistendo i forti dolori, l’arbitro faceva ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale dove veniva formulata una prognosi di guarigione di sette giorni. Dai fatti per come sommariamente narrati discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, la squalifica del calciatore Marzano fino al 31.10.2020, l’ammenda e le sanzioni amministrative accessorie. La reclamante, pur ammettendo quanto attribuito al suo calciatore, chiede una più equa valutazione dei fatti ed una riforma della decisione di prime cure che attenui le sanzioni irrogate.
I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere assolutamente posti in dubbio e depongono nel senso di ritenere corretta la decisione di sospendere la gara. Va – infatti – affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Appare palese che l’atto di violenza subito non ha permesso la prosecuzione della gara per le condizioni fisiche in cui l’arbitro si è venuto a trovare. Consequenziale l’attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla Città di Rossano e quindi la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d’Appello poi. Accertato il comportamento del Marzano va valutata la congruità della sanzione irrogatagli, della penalizzazione in classifica e dell’ammenda. A proposito ritiene questo Collegio che il fatto è connotato da un intrinseco e oggettivo disvalore avendo minato l’integrità psico-fisica del direttore di gara. Ritiene, tuttavia, che la sanzione irrogata al Marzano deve essere rimodulata riducendola a tutto il 30 giugno 2020 e la penalizzazione ridotta ad un (1) punto.

RECLAMO della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE rileva che la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore De Luca Andrea in quanto non tesserato con la società Comprensorio Lago Calcio. La reclamante argomenta che il calciatore che ha preso parte alla gara è Andrea De Luca nato il 13.5.1997 regolarmente tesserato per la Comprensorio Lago Calcio; difatti, per un mero errore materiale, nella distinta di gara è stata riportata una data di nascita errata (tra altro appartenente ad altro calciatore che nella formazione presente nella distinta stessa seguiva immediatamente il nominativo di De Luca) che ha generato il dubbio che potesse trattarsi di altro atleta. Aggiunge che lo stesso De Luca è stato regolarmente riconosciuto dall’arbitro nel pre-partita. Le ragioni rappresentate dalla reclamante appaiono fondate, in accoglimento delle stesse può infatti affermarsi che il calciatore che ha disputato la gara era Andrea De Luca nato il 13.5.1997, regolarmente tesserato. Il ricorso va accolto, il risultato sul campo ripristinato e le sanzioni accessorie di cui in epigrafe annullate.
In accoglimento del reclamo: annulla la punizione sportiva della perdita 0-3 della gara Belsito – Comprensorio Lago Calcio del 04.11.2017, campionato 3^Categoria; annulla l’ammenda di € 60,00 e l’inibizione del dirigente TIANI Angelo fino al 08.12.2017, sanzioni irrogate quali pene accessorie; omologa il risultato 1-3 della gara in esame conseguito sul campo a favore della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO.

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