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Querelle Mesiti – Jonica Siderno, risponde l’AIAC Calabria

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In merito alla nota stampa diramata dalla società dimissionaria A.S.D. Jonica Siderno, si precisa che sulla vicenda che vede la stessa contrapposta a mister Mesiti sono state fatte artate e distorte affermazioni.
Stando alla travisata ricostruzione fatta, sembrerebbe la vertenza inoltrata al Collegio Arbitrale della LND dal tecnico, per il riconoscimento di quanto giustamente dovutogli, abbia “visto vittoriosa” la società riconoscendo la nullità del tesseramento, essendo stato tale dichiarato dalla FIGC con comunicazione del 12/12/2018 (cit.).
In realtà mister Mesiti era stato esonerato dalla Jonica Siderno in data 20/11/2018, ovvero ben 22 giorni prima della suddetta comunicazione, la quale tra l’altro non informava la società della nullità del tesseramento del tecnico, ma solo la circostanza per cui questo non sarebbe potuto avvenire se non a seguito della regolarizzazione della quota di iscrizione annuale al Settore Tecnico. Il Regolamento del Settore Tecnico della FIGC prevede, difatti, l’obbligo di iscrizione annuale per tutti i tecnici, e la sua inottemperanza – in realtà molto frequente – è sanabile.
Prova di quanto sopra è il fatto che nessun provvedimento è stato intrapreso, nei confronti del Mister, da parte della Procura Federale o della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC. Tutte le predette considerazioni sono state fatte proprie dal Collegio Arbitrale che, nel lodo arbitrale, afferma: “Quanto eccepito dalla resistente in merito alla sopravvenuta inefficacia dell’accordo economico derivante dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti del Settore Tecnico non può essere accolto. La comunicazione, infatti, attiene ad una questione meramente amministrativa che non inficia la piena validità dell’accordo economico tra le parti sottoscritto”. È pacifico – ma evidentemente non per tutti – che accordo di tesseramento e accordo economico sono due documenti separati con distinti effetti, anche se vanno comunque depositati contemporaneamente. Infine, la pseudo vittoria di cui la società parla nella propria nota, in realtà si riferisce all’accoglimento parziale delle richieste delle parti, in quanto il Collegio Arbitrale ha rideterminato l’importo richiesto con la prima vertenza da Mesiti in virtù di alcune somme anticipate dalla società. Non esiste, pertanto, nessun “caso Mesiti”, ma soltanto una gloriosa società che, nonostante 100 anni di storia e grandi risultati sportivi raggiunti, in questa vicenda tenta di scaricare su altri le proprie responsabilità.

Avv. Salvatore Romeo
Fiduciario AIAC per il Gruppo Calabria

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