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Trasmissione gare in diretta, il regolamento LND per la stagione 2025/2026

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La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2025/2026, concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale. I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:
– È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole società;
– Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
– Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;
– È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2025/2026, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2025/2026.
– È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.
– È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all’indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri entro tre giorni dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

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