Clamorosa ecatombe di sconfitte a tavolino, quelle assegnate dal giudice sportivo dopo la prima giornata della Coppa Italia dilettanti. Ben sei sono le gare dove il risultato del campo, è stato modificato nelle stanze di via Contessa Clemenza, sede del Comitato Regionale Calabria.
ROGGIANO 1973 – SCALEA 1912 0 – 3 GST
PROMOSPORT – LUZZESE CALCIO 1965 0 – 3 GST
SAN FILI CALCIO 1926 – PAOLANA 0 – 3 GST
STILESE A TASSONE – CUTRO 3 – 0 GST
BOVALINESE – CITTA DI SIDERNO 1911 3 – 0 GST
ROMBIOLESE – SORIANO 2010 0 – 3 GST
Gara del 27/ 8/2017 ROGGIANO 1973 – SCALEA 1912
rilevato che lo stesso è pervenuto dopo le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa della gara di cui in narrativa e pertanto, ai sensi della normativa riportata sul C.U. n. 178/A FIGC, deve ritenersi inammissibile;
rilevato altresì che dagli atti ufficiali di gara e dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Stroie Florian nato il 6.03.2000 della società Roggiano Calcio, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 11° del secondo tempo, non è regolarmente tesserato per la società Roggiano Calcio e pertanto non aveva titolo a partecipare; visti gli Artt. 17 comma 5 punto e 18 punto a del C.G.S.;
DELIBERA
1) Infliggere alla società ROGGIANO 1973 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
2) Infliggere al Sig. FAVASULI Giovanni l’inibizione fino al 30/09/2017 quale Dirigente Accompagnatore firmatario della distinta di gara della società ROGGIANO 1973;
3) Infliggere al calciatore STROIE Florian nato il 6.03.2000 la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento;
4) dichiarare il reclamo proposto dalla società Scalea 1912 inammissibile e incamerarsi la relativa tassa reclamo. Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Torcasio Antonio nato il 02.01.1995, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 13° del secondo tempo, non è regolarmente tesserato per la società NSD Promosport e pertanto non aveva titolo a partecipare;
Gara del 27/ 8/2017 PROMOSPORT – LUZZESE CALCIO 1965
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Torcasio Antonio nato il 02.01.1995, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 13° del secondo tempo, non è regolarmente tesserato per la società NSD Promosport e pertanto non aveva titolo a partecipare; visti gli Artt. 17 comma 5 e 18 del C.G.S.;
DELIBERA
1) Infliggere alla società NSD PROMOSPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
2) Infliggere al Sig. DONATO Massimo l’inibizione fino al 30/09/2017 quale Dirigente Accompagnatore della società
NSD PROMOSPORT;
3) Infliggere al calciatore TORCASIO Antonio nato il 02.01.1995, la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento;
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che i calciatori Bartella Francesco nato il 30.11.1990 e Raimondi Simone nato il 15.12.1998, sanzionati dall’arbitro con provvedimento di ammonizione al 25’e al 43′ del secondo tempo, non sono regolarmente tesserati per la società San Fili e pertanto non avevano titolo a partecipare;
Gara del 27/ 8/2017 SAN FILI CALCIO 1926 – PAOLANA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che i calciatori Bartella Francesco nato il 30.11.1990 e Raimondi Simone nato il 15.12.1998, sanzionati dall’arbitro con provvedimento di ammonizione al 25’e al 43′ del secondo tempo, non sono regolarmente tesserati per la società San Fili e pertanto non avevano titolo a partecipare;
visti gli Artt. 17 comma 5 e 18 del C.G.S.;
DELIBERA
1) Infliggere alla società SAN FILI CALCIO 1926 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) Infliggere al Sig. PALAZZO Riccardo l’inibizione fino al 30/09/2017 quale Dirigente Accompagnatore della società SAN FILI CALCIO 1926;
3) Infliggere al calciatore BARTELLA Francesco nato il 30.11.1990 e Raimondi Simone nato il 15.12.1998, la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal loro effettivo tesseramento.
Gara del 27/ 8/2017 STILESE A TASSONE – CUTRO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Camara Yahia nato il 18.09.1998 della società Cutro, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 25° del secondo tempo, non è regolarmente tesserato per la società Cutro ai sensi dell’art. 40 QUATER delle NOIF e pertanto non aveva titolo a partecipare; visti gli Artt. 17 comma 5 punto e 18 punto a del C.G.S.
DELIBERA
1) Infliggere alla società CUTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
2) Infliggere al Sig. GALLO Francesco l’inibizione fino al 30/09/2017 quale Dirigente Accompagnatore firmatario della distinta di gara;
3) Infliggere al calciatore CAMARA Yahia nato il 18.09.1998 la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento.
Gara del 27/ 8/2017 BOVALINESE – CITTA DI SIDERNO 1911
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Aidibi Mohamad nato il 10.10.1999 della società Città di Siderno 1911, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 18° del primo tempo, non è regolarmente tesserato per la società Città di Siderno 1911 atteso che, ai sensi dell’art. 40 QUATER delle NOIF e pertanto non aveva titolo a partecipare;
visti gli Artt. 17 comma 5 punto e 18 punto a del C.G.S.
DELIBERA
1) Infliggere alla società CITTÀ DI SIDERNO 1911 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
2) Infliggere al Sig. STALTERI Domenico l’inibizione fino al 30/09/2017 quale Dirigente Accompagnatore della societàCittà di Siderno 1911 firmatario della distinta di gara;
3) Infliggere al calciatore AIDIBI Mohamad nato il 10.10.1999 la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento. Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Sokona Moulaye Abass nato il 08.12.1996 della società Rombiolese, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 14° del primo tempo, non è regolarmente tesserato per la società Rombiolese ai sensi dell’art. 40 QUATER delle NOIF e pertanto non aveva titolo a partecipare;
Gara del 27/ 8/2017 ROMBIOLESE – SORIANO 2010
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e rilevato che dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Calabria risulta che il calciatore Sokona Moulaye Abass nato il 08.12.1996 della società
Rombiolese, sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione all’ 14° del primo tempo, non è regolarmente tesserato per la società Rombiolese ai sensi dell’art. 40 QUATER delle NOIF e pertanto non aveva titolo a partecipare; visti gli Artt. 17 comma 5 punto e 18 punto a del C.G.S.
DELIBERA
1) Infliggere alla società ROMBIOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
2) Infliggere al Sig. FERRARO Nicola l’inibizione fino al 30/09/2017 quale Dirigente Accompagnatore della società Rombiolese firmatario della distinta di gara;
3) Infliggere al calciatore SOKONA Moulaye Abass nato il 08.12.1996 la della società Rombiolese squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento.
