Home Calcio Filandari, detto – fatto: una protesta che rimarrà negli annali. Capistranese passa 8-33!

Filandari, detto – fatto: una protesta che rimarrà negli annali. Capistranese passa 8-33!

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PROTESTA FILANDARI

Detto, fatto. La società Filandari aveva promesso una forma di protesta civile ma destinata a far parlare di sè e così è stato nella gara giocata ieri sul proprio terreno di gioco. A causa delle squalifiche piombate sulla società dell’hinterland vibonese, dopo i fatti accaduti nella gara contro il San Costantino Calabro, ieri pomeriggio i ragazzi del presidente Artusa sono scesi in campo con il numero minimo di sette calciatori e senza sostituti in panchina, perdendo 8-33 contro la Capistranese. Nell’arco dei novanta minuti, i ragazzi del Filandari si sono più volte fermati in segno di protesta tra lo stupore del direttore di gara, ma anche della squadra avversaria. La società, ci tiene a far sapere, di voler incontrare con urgenza il Presidente del Comitato Regionale Mirarchi visto che, a proprio dire, non è stata tutelata a dovere dalla Delegazione di Vibo Valentia.

SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Gara del 25.03.2018 Filandari – San Costantino

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, rapporto dell’arbitro, allegato supplemento e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che:
– Al 27° Del secondo tempo sul risultato di 2-1 a favore della società Filandari, ed in seguito alla segnatura della rete della società San Costantino, alcuni calciatori del Filandari si avvicinavano all’ arbitro con fare minaccioso per protestare, e in particolare il calciatore n°10 GUERRERA Giuseppe della società Filandari il quale profferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi del tipo “ti ammazzo, ti aspetto fuori, sei uno stronzo, se ti vedo in giro ti ammazzo”.
– A questo punto l’arbitro provvedeva a notificare al suddetto calciatore il provvedimento di espulsione, nell’occasione il calciatore n° 15 (Croce Diego) della società Filandari entrava in campo dalla panchina senza autorizzazione e con fare minaccioso poggiava la mano chiusa a mò di pugno sulla guancia dell’arbitro spingendogli la testa all’indietro; l’arbitro nella circostanza cercava di allontanarsi ma non vi riusciva in quanto veniva accerchiato da alcuni calciatori del Filandari ed in particolare dai SIG.RI (ARTUSA FRANCESCO N° 1 VICE CAPITANO), (PURITA MAURO N°2) , (SERGIO GIUSEPPE N° 6 CAPITANO) e (BALDO STEFANO N° 7), i quali proferivano frasi minacciose e offensive e non gli consentivano una sportiva continuazione della direzione arbitrale della gara.
– A questo punto, non essendo presente la Forza dell’Ordine, l’arbitro, per salvaguardare la propria incolumità non
provvedeva a notificare gli adottati provvedimenti di espulsione a carico dei suddetti calciatori, tra questi figuravano sia il Capitano sia il Vice Capitano della società Filandari.
L’arbitro, a seguito degli adottati provvedimenti sanzionatori, era costretto ad emettere il triplice fischio di chiusura anticipata della gara in quanto la società FILANDARI rimaneva in campo con solo sei giocatori schierati in campo.
– Poi, mentre l’arbitro, si dirigeva verso gli spogliatoi, il calciatore n°10 Guerrera Giuseppe della società Filandari,
precedentemente espulso al 27° del secondo tempo, rientrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso tentava di aggredirlo ma non vi riusciva perché trattenuto da un proprio compagno di squadra. Che l’arbitro una volta raggiunto il proprio spogliatoio, constatava che qualcuno si era indotto nello stesso ed aveva portato via i documenti di riconoscimento della società Filandari ed inoltre sulla distinta di gara della stessa società notava che era stato cancellato con la penna il nominativo del calciatore n°10 Guerrera Giuseppe della società Filandari già espulso.
– Che, lo spogliatoio era “privo di dispositivo di chiusura e che prima dell’inizio della gara il Capitano della società Filandari si era assunto la responsabilità sia per la mancanza della chiave di chiusura dello spogliatoi arbitrale, e dava all’arbitro le dovute garanzie per quanto riguarda il mantenimento dell’ordine pubblico durante la gara”,
– Che l’arbitro dopo essersi fatto la doccia poteva lasciare l’impianto senza alcun problema.
Considerato che a seguito della valutazione del referto arbitrale, questo ufficio verificava che il calciatore Croce Diego non risultava tesserato per la società Filandari come da comunicazione ed accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramento del C.R. Calabria con nota del 22/03/2018 sebbene sia stato schierato nella distinta di gara con il n° 15 della stessa società.
Per quanto sopra esposto; Delibera:
1) Infliggere alla società Filandari la perdita della gara con il risultato di 0-3; in seguito alla sospensione della gara e della posizione irregolare del calciatore Croce Diego;
2) Squalificare per 5 (Cinque) gare effettive il calciatore SERGIO Giuseppe della Società Filandari;
3) Squalificare per 4 (Quattro) gare effettive il calciatore GUERRERA Giuseppe della Società Filandari;
4) Squalificare per 4 (Quattro) gare effettive Il calciatore CROSE Diego a far data del suo effettivo tesseramento;
5) Squalificare per 3 (Tre) gare effettive i calciatori ARTUSA Francesco Antonio, BALDO Stefano e PURITA Mauro della
Società Filandari;
6) Inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Melia Giuseppe fino al 30/06/2018, per avere inserito nella distinta di gara il calciatore n° 15 Croce Diego non essendo tesserato con la società Filandari;
7) Comminare alla Società Filandari l’ammenda di € 80,00 (Ottanta/00) con diffida del campo di gioco;

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